PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Benefìci previdenziali).

      1. Dopo il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «8-bis. Il computo dell'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici del personale civile dipendente dal Ministero della difesa impiegato presso gli stabilimenti e gli arsenali, nonché in strutture militari dell'Esercito, dell'Aviazione, della Marina e per quello addetto al servizio antincendi, che, in ragione dell'attività di servizio prestata, è stato esposto all'amianto per un periodo complessivamente non inferiore a cinque anni, è effettuato moltiplicando il periodo lavorativo e di effettiva esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,5 per ogni anno o frazione di anno».

Art. 2.
(Modalità di accertamento della sussistenza dell'esposizione all'amianto).

      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente:

      «4-bis. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto per il personale civile impiegato nella manutenzione di navi militari o di mezzi militari sono accertate e certificate dall'INAIL oppure dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali nel cui territorio si trova o si trovava il soggetto che a qualunque titolo utilizza o utilizzava l'amianto, avvalendosi anche, se ritenuto

 

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opportuno, di prove testimoniali o della letteratura scientifica in materia ovvero mediante il confronto con casi similari e tenuto conto degli eventuali cambiamenti subiti dalle aziende, dai cantieri navali e dal naviglio mercantile. Gli eventuali periodi di cassa integrazione ordinaria o straordinaria non interrompono il computo del periodo di esposizione».